Commento a cura dell’Avv. Odette Carignola
La pronuncia in commento è d’accoglimento di un reclamo avverso i provvedimenti provvisori assunti dal Tribunale di Castrovillari in una separazione giudiziale intrapresa dalla moglie a distanza di poco più di un anno dal matrimonio, dal quale non erano nati figli .
Il Tribunale di Castrovillari aveva disposto non solo l’assegnazione della casa familiare in favore della moglie, sebbene tale scelta non fosse praticabile atteso che dal matrimonio non erano nati dei figli e la casa era di proprietà esclusiva del marito, ragione per cui non si poneva un problema di assegnazione, quanto il diritto all’assegno di mantenimento.
Avverso tale provvedimento, reputato errato ed ingiusto, ricorreva il marito impugnando il provvedimento con il mezzo del reclamo dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro.
Il giudice del gravame, aderendo alle prospettazioni difensive del ricorrente, oltre a rilevare l’errore evidente del Tribunale nell’assegnazione della casa familiare, ha ritenuto altresì errata l’attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della moglie. Avuto riguardo a tale ultima statuizione, è interessante osservare come la Corte d’Appello abbia espresso una coerente valutazione della vicenda prospettata dal ricorrente ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno del diritto all’assegno di mantenimento ed è pervenuta ad escluderlo rilevando la ricorrenza nella specie di quell’ipotesi eccezionale (cfr. negli stessi termini Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 6164 del 26 marzo 2015) in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
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